In Veneto le procedure sulla Certificazione e diagnosi di DSA prima e dopo la Legge 170/10 si sono succedute con estrema velocità e incongruenza (dal 2009 al 2014) tanto da sconcertare le famiglie, i Servizi del SSN, i privati liberi professionisti, i Centri Privati, nonché le scuole.
In principio, come è successo per altre patologie o disturbi, la maggioranza delle diagnosi e la quasi totalità dei trattamenti riabilitativi venivano svolti da privati liberi professionisti, poi improvvisamente le diagnosi dei privati liberi professionisti non hanno più avuto valore ai fini dell’attivazione dei percorsi scolastici adeguati ma necessitavano di un timbro da commissioni ASL deputate alla verifica del professionista e del suo operato al fine della convalida della diagnosi; siamo poi passati ad una Lista di Centri accreditati o abilitati alla diagnosi e certificazione per DSA, in affiancamento alle ASL, per una durata di circa 2 anni.
Ad oggi infine solo Asl e Centri privati Accreditati, già convenzionati, possono emettere la Certificazione per DSA per ottenere i benefici dell’applicazione delle misure compensative e dispensative a scuola anche durante gli esami di Stato.
Vorrei porre ora alcune domande chiave e riflessioni in merito all’effetto e all’efficacia dei percorsi assistenziali e di cura seguendo in parte l’intervento da me tenuto al Convegno del 13/12/2014 sulla Tematica DSA dell’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto, a ridosso dell’ultima Delibera Regionale che bloccava l’accreditamento dei privati alla Diagnosi DSA e destituiva l’elenco dei privati accreditati a tale scopo.